martedì 15 novembre 2005

L'umanità calpestata

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento dall'eccezionale portata storica, venne firmata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, guardando indietro ai crimini compiuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale, levò con essa un comune "Mai più!" . Secondo la Commissione sui Diritti dell'Uomo, in breve tempo si sarebbe dovuto elaborare un accordo giuridico internazionale vincolante che enunciasse gli stessi diritti della Dichiarazione... Come d'abitudine, i politici non furono in grado di mettersi d'accordo e si scelse di dividere i diritti in due categorie, secondo la visione occidentale: diritti civili e politici e diritti economici e sociali. L'Assemblea Generale incaricò così la Commissione di scrivere due accordi distinti. Questi due accordi entrarono in vigore appena nel 1976: il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti politici erano pronti e firmati dal 1966, ma solo dopo 10 anni 35 paesi, cioè il numero minimo necessario per rendere effettivo il trattato, ratificarono le due convenzioni. Mi pare chiaro, dunque, che gli stati decisero di firmare questo impegnativo accordo più per "tranquillizzare" la gente, fingendo di garantire pace e diritti agli uomini ancora sconvolti dall'efferatezza della recente guerra, più che per un effettivo senso di fratellanza universale; tutta la mia stima, invece, va nei confronti delle persone che scrissero la Dichiarazione del 1948, un documento chiaro, lungimirante e sempre attuale.
[Fonte: Amnesty International, Sezione Italia.
La storia della Dichiarazione si può trovare QUI.]

Ecco come i rappresentanti degli stessi paesi che hanno firmato quella carta hanno promulgato i suoi principi e le sue disposizioni:


Articolo 1:
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2:
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

[...]

Articolo 5:
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6:
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7:
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

[...]

Articolo 9:
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

[...]

Articolo 11:
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

[...]

Articolo 18:
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19:
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

[...]

Articolo 22:
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23:
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. [...]

Articolo 24:
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25:
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

[...]

Articolo 28:
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29:
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30:
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Non credo ci sia da aggiungere altro...

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